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Alleanza Verdi e Sinistra: Disposizioni per promuovere l’azionariato popolare delle società professionistiche e dilettantistiche e delega al Governo per la riforma del sistema calcio in Italia” Attualità zonarcs 

Alleanza Verdi e Sinistra: Disposizioni per promuovere l’azionariato popolare delle società professionistiche e dilettantistiche e delega al Governo per la riforma del sistema calcio in Italia”

 

 

“Onorevoli Colleghe, Colleghi! Negli ultimi anni il sistema calcistico italiano sta attraversando una fase di difficoltà, eppure, per gran parte del XX secolo e dei primi anni 2000, l’Italia è stata una delle potenze del calcio mondiale, vincendo quattro campionati del mondo (1934, 1938, 1982 e 2006) producendo generazioni di campioni.

La crisi nasce nel giugno del 2010 quando l’Italia allenata da Marcello Lippi uscì dai Mondiali finendo ultima nel girone con Paraguay, Slovacchia e Nuova Zelanda. Ad agosto la Federcalcio presieduta da Giancarlo Abete provò a rimediare nominando Arrigo Sacchi come coordinatore delle Nazionali giovanili e Roberto Baggio come presidente del Settore tecnico. Baggio prese sul serio quel ruolo e dopo oltre un anno presentò alla Federcalcio, un dossier di 900 pagine dal titolo Rinnovare il Futuro, presentato nel dicembre del 2011, e mai reso pubblico dalla Federcalcio. Nel gennaio del 2013 Baggio lasciò il suo incarico dicendo che quel dossier, a cui aveva lavorato con oltre 50 persone, era rimasto «lettera morta», di fatto inattuato.

Roberto Baggio nel suo celebre dossier non stava semplicemente offrendo un contributo tecnico o una riflessione post-Mondiale, stava mettendo sul tavolo qualcosa di molto più ambizioso e, per certi versi, scomodo: un progetto organico per rifondare il calcio italiano dalle sue fondamenta. Un documento vastissimo, quasi novecento pagine, costruito insieme a un gruppo di esperti, che cercava di affrontare il problema alla radice, senza limitarsi alle soluzioni immediate o alle scorciatoie tipiche di un sistema spesso ossessionato dal risultato.

Il cuore del dossier era un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria per il contesto italiano: riportare il talento al centro. Per anni, il calcio giovanile italiano aveva privilegiato organizzazione tattica, disciplina e fisicità, spesso a discapito della creatività e della tecnica individuale. Baggio proponeva di ribaltare questa impostazione, sostenendo che un bambino dovesse prima di tutto imparare a giocare con il pallone, a esprimersi, a sviluppare visione e sensibilità. Non si trattava di eliminare la tattica, ma di spostarla più avanti nel percorso formativo, quando il talento individuale fosse già consolidato.

Da questa intuizione discendeva una revisione completa del sistema dei vivai. Nel progetto i settori giovanili non dovevano essere soltanto luoghi di selezione precoce e competizione esasperata, ma ambienti educativi, capaci di formare persone oltre che calciatori. L’allenatore, in questa visione, non era più soltanto un tecnico, ma un educatore, con competenze pedagogiche e una responsabilità più ampia. Il dossier insisteva molto sulla qualità degli istruttori, ritenuta determinante: senza formatori adeguati, nessuna riforma sarebbe stata possibile.

Un altro elemento centrale era l’idea di costruire una rete capillare di scouting su scala nazionale. L’Italia veniva immaginata come suddivisa in numerosi distretti, ciascuno monitorato da osservatori federali, in grado di individuare e seguire i talenti fin da giovanissimi. Tutto questo doveva confluire in un sistema coordinato, supportato da un archivio digitale e da strumenti di analisi dei dati. Per l’epoca, era una visione sorprendentemente moderna, che anticipava l’importanza che oggi hanno i database e il monitoraggio continuo nello sviluppo dei calciatori.

Accanto allo scouting, Baggio proponeva la creazione di centri tecnici federali distribuiti sul territorio, collegati idealmente al modello di Coverciano. Questi centri avrebbero dovuto diventare poli di formazione, allenamento e selezione, riducendo la frammentazione del sistema italiano, storicamente diviso tra interessi dei club e mancanza di coordinamento federale. L’obiettivo era creare una filiera coerente, in cui la crescita dei giovani fosse seguita in modo uniforme, senza dipendere esclusivamente dalle risorse e dalle scelte delle singole società.

Il progetto aveva una prospettiva temporale molto chiara e, soprattutto, realistica. Non prometteva risultati immediati, né successi a breve termine. Al contrario, si muoveva su un orizzonte lungo, quasi generazionale. Nei primi anni si sarebbe dovuto intervenire sull’organizzazione e sulla formazione degli allenatori; nel medio periodo si sarebbero visti i primi effetti nei vivai; solo dopo un decennio, o più, si sarebbe potuto misurare l’impatto sulla Nazionale maggiore. Era, in sostanza, un piano che chiedeva pazienza, continuità e una visione strategica che il calcio italiano raramente ha dimostrato di possedere.

In questo senso, il dossier non era affatto utopico. Molte delle sue idee erano già state applicate con successo in altri Paesi, come la Germania dopo il fallimento degli Europei del 2000 o la Francia con il sistema di Clairefontaine. Ciò che lo rendeva difficile da realizzare non era tanto la fattibilità tecnica, quanto il contesto politico e culturale. Attuare quel piano avrebbe significato ridistribuire potere, modificare equilibri consolidati, chiedere investimenti importanti e, soprattutto, accettare di lavorare senza risultati immediati. Tutti elementi che, nella pratica, ne hanno decretato il congelamento.

Ed è proprio qui che si trova una delle chiavi per capire perché quel documento sia stato accantonato. Non perché fosse sbagliato, ma perché era troppo ambizioso per un sistema poco incline al cambiamento strutturale. Le resistenze interne, la mancanza di una volontà federale forte e la difficoltà di coordinare interessi diversi hanno fatto sì che il progetto rimanesse sostanzialmente inattuato. Baggio stesso, pochi anni dopo, lasciò il suo incarico, sottolineando come le sue proposte non avessero trovato spazio reale.

Il fatto che oggi se ne torni a parlare, a distanza di quindici anni, non è casuale. Arriva dopo una serie di fallimenti che hanno messo in evidenza esattamente i problemi individuati allora: la carenza di talento, la difficoltà nel formare nuovi giocatori di alto livello, la frammentazione del sistema e il ritardo rispetto ad altri Paesi europei. Le mancate qualificazioni ai Mondiali e le difficoltà recenti della Nazionale hanno riaperto una ferita mai davvero chiusa, trasformando quel dossier in una sorta di simbolo di ciò che si sarebbe potuto fare e non si è fatto.

In questo senso, il dossier di Baggio appare oggi meno come un’utopia e più come un’occasione mancata. Non tanto perché fosse perfetto o privo di criticità, ma perché rappresentava una direzione chiara, una visione coerente e, soprattutto, il tentativo di affrontare i problemi alla radice. Il paradosso è che molte delle idee contenute in quelle pagine sono diventate nel frattempo standard nel calcio internazionale, mentre l’Italia continua a inseguire.

Forse il vero valore di quel documento, oggi, non sta tanto nelle singole proposte, ma nel metodo. Nell’idea che il calcio non si possa salvare con interventi episodici o cambiando allenatori, ma solo con un progetto strutturale, condiviso e portato avanti nel tempo. Ed è proprio questa consapevolezza, più ancora dei contenuti specifici, a rendere il dossier di Roberto Baggio ancora attuale.

Oggi, i dati delineano con chiarezza una fragilità strutturale che coinvolge l’intero sistema, dalla formazione dei giovani fino al rendimento della Nazionale, passando per un campionato che fatica a reggere il confronto europeo. In Serie A appena il 9% dei minuti complessivi è giocato da calciatori italiani cresciuti nei vivai dei club, il valore più basso tra i cinque principali campionati continentali. Il confronto è netto: in Spagna si supera il 21%, in Francia il 14%, mentre Germania e Inghilterra si attestano oltre il 13%. Uno squilibrio strettamente legato alla composizione delle rose. Con il 67,5% di giocatori stranieri, la Serie A è oggi la lega più internazionalizzata d’Europa. Il dato, di per sé, non sarebbe negativo – detto che spesso la qualità aggiunta da chi non è convocabile è davvero minima – se accompagnato da un’adeguata valorizzazione del talento locale. Invece accade il contrario: la crescita dei giovani italiani viene compressa, e il processo inizia già nei settori giovanili, dove la presenza straniera supera il 32%. Ne deriva un sistema che fatica a produrre e integrare risorse interne. Le conseguenze emergono chiaramente anche a livello internazionale. Tra i cento migliori under 20 individuati dagli osservatori globali compare un solo italiano (spesso in panchina), segnale evidente di una difficoltà non solo nella produzione del talento, ma soprattutto nella sua maturazione.

Senza continuità e senza contesti competitivi adeguati, i giovani non riescono a svilupparsi pienamente. Non sorprende quindi che solo il 12% dei giocatori della Nazionale militi all’estero, contro il 27% della Spagna e il 68% della Francia, che ha costruito la propria forza proprio sull’esperienza internazionale dei suoi calciatori. Il problema non riguarda soltanto chi scende in campo, ma anche il modo in cui si gioca. La Serie A registra il minor tempo effettivo tra i top campionati europei: 52 minuti e 55 secondi di media. La differenza rispetto agli altri tornei è significativa e incide sull’intensità complessiva del gioco. Le interruzioni, più lunghe e frequenti, contribuiscono a rendere le partite frammentate: ogni pausa dura mediamente 27 secondi, diversi in più rispetto alle competizioni europee. Anche la velocità del pallone evidenzia il divario. In Italia si viaggia a 7,6 metri al secondo, contro i 9,8 della Premier League e i 10,4 della Champions League. Il gap raggiunge il 37%, fotografando un calcio più lento, meno dinamico e meno esigente sul piano atletico. Meno spazio ai giovani significa minore qualità prospettica; un livello tecnico inferiore riduce il ritmo di gioco; un ritmo più basso compromette la competitività internazionale.

Si crea così un circolo vizioso che si autoalimenta: per restare competitivi nel breve periodo, i club si affidano a giocatori stranieri già pronti, spesso più economici, ma così facendo indeboliscono ulteriormente la filiera interna. Il confronto con gli altri modelli europei evidenzia una differenza di visione. La Francia ha costruito un sistema basato sulla formazione e sull’esportazione del talento, la Spagna continua a investire sui propri giovani, mentre l’Inghilterra ha trovato un equilibrio tra globalizzazione e sviluppo domestico. L’Italia rimane ancorata al breve periodo e si concentra sui risultati immediati a scapito dello sviluppo dei giovani e della filiera interna. Così facendo indebolisce il movimento: diminuiscono i praticanti, le scuole calcio faticano e altri sport guadagnano terreno. Emblematico è il 9% di minutaggio riservato ai giocatori formati nei vivai, che indica lo stato di salute del sistema. Il problema, dunque, non è né episodico, né contingente: è strutturale. E senza un cambio di rotta deciso, il divario con le altre grandi realtà europee è destinato ad ampliarsi ulteriormente.

Ma stanno influenzando negativamente il calcio nostrano anche la mancanza di investimenti nella formazione, il sempre più discutibile sistema di allenamento adottato (sin dalle fasce di età più giovani) e la cultura dell’importanza del risultato.

Più precisamente, oggi i club italiani limitano molto gli investimenti nella formazione dei giovani, preferendo acquistare giocatori già formati all’estero, in ciò agevolati dalla globalizzazione del mercato; tuttavia, la libera circolazione ha portato ad un aumento significativo dei calciatori stranieri che, in futuro, se non adeguatamente disciplinato, rischia di comprimere sempre più la crescita dei talenti nazionali.

Il sistema di allenamento italiano, inoltre, è spesso oggetto di critica, poiché troppo ancorato a rigidi schemi tattici anziché (come dovrebbe essere, soprattutto per i più piccoli) proiettato verso lo sviluppo della tecnica individuale; i giovani giocatori italiani sono spesso costretti a seguire schemi di gioco prestabiliti, senza avere la libertà di esprimere la loro creatività; su tale aspetto si inseriscono, altre criticità, come il numero limitato di allenatori altamente qualificati nei settori giovanili ed una selezione basata più su caratteristiche fisiche che su qualità tecniche, che tende a privilegiare ragazzi già sviluppati fisicamente, rischiando di escludere giovani con talento tecnico ma maturazione più lenta.

Non può, poi, trascurarsi il dato costituito dall’eccessiva attenzione che oggi viene riservata ai risultati, già dalle categorie giovanili; l’esigenza di ottenere un’risultato immediato ha, senza dubbio, portato a una eccessiva pressione sui giovani giocatori, che spesso si sentono costretti a ottenere risultati, anziché concentrarsi sulla loro formazione.

Un’altra causa rilevante è rappresentata dalla scarsa qualità nelle infrastrutture, in quanto molti centri sportivi e strutture di allenamento italiane sono assolutamente inadeguati, soprattutto se confrontati con gli standard raggiunti in altri Paesi europei; negli ultimi anni, infatti, i club nostrani,  hanno spesso considerato il settore giovanile come un costo e non come un investimento, destinandovi risorse limitate; in Francia, Germania e Spagna hanno, invece, costruito negli ultimi decenni accademie moderne e programmi di formazione avanzati.

Sulla produzione di talenti, infine, hanno inciso i cambiamenti sociali, poiché negli ultimi decenni, da un lato, è diminuito il numero di giovani nella popolazione italiana, e, dall’altro i ragazzi praticano sempre più sport diversi dal calcio o attività digitali; inoltre è quasi del tutto venuto meno il calcio praticato nelle strade o nei cortili, vale a dire in quei luoghi in cui, in Italia e per molte generazioni, si sono sviluppate naturalmente creatività e tecnica.

La perdita di competitività del nostro calcio ha prodotto e produce tuttora conseguenze importanti; oltre a quelle più clamorose delle tre mancate -e consecutive- qualificazioni della nostra nazionale alle più recenti edizioni della competizione iridata (quelle del 2018, del 2022 e del 2026), le difficoltà nel produrre nuovi campioni riduce il ricambio generazionale, porta ad un’eccessiva dipendenza dal mercato internazionale, oltre che alla cancellazione dello stile e della tradizione calcistica; ed ha un grande impatto economico, visto che la difficoltà a formare talenti internamente, impedisce di generare ricavi tramite trasferimenti, e conseguentemente, riduce questa fonte di entrate.

Nonostante le difficoltà il calcio italiano possiede, tuttavia, ancora un grande potenziale, visto che ad oggi il numero di giovani tesserati rimane molto elevato, ed alcune squadre stanno sperimentando nuovi modelli di sviluppo, come le seconde squadre nei campionati professionistici minori, che permettono ai giovani di acquisire esperienza.

Appare, dunque, indispensabile, al fine di superare la crisi dei talenti intervenire su più fronti; da un maggiore investimento nei settori giovanili, con conseguenti maggiori risorse per attività di scouting, formazione degli allenatori, formazione tecnica ed infrastrutture, ad incentivi economici o regolamenti che favoriscano l’impiego dei calciatori Under-21 nei campionati professionistici, all’organizzazione di un percorso graduale che accompagna i giovani verso il professionismo.

La presente proposta di legge mira a introdurre nella legislazione nazionale strumenti idonei a coinvolgere i tifosi nell’assetto societario delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, attraverso una specifica modalità di gestione della società sportiva rappresentata dall’azionariato popolare, che prevede anche l’ingresso dei tifosi nell’organigramma, in qualità di soci-investitori della società stessa.

Tutto ciò, potrebbe consentire all’Italia di recuperare quel ruolo di protagonista nel calcio internazionale”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1.

(Finalità e princìpi)

1.La Repubblica, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 33, settimo comma, della Costituzione, promuove, sostiene e favorisce la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale e quale fattore di crescita individuale e collettiva.

  1. Le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive costituiscono strumento idoneo al perseguimento delle finalità di cui al comma 1.
  2. Ai fini della presente legge, per «società sportive» si intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico e la produzione e messa a disposizione del pubblico, verso corrispettivo, dei relativi spettacoli e manifestazioni.

 

Art. 2.

(Forme di partecipazione popolare alle società sportive)

  1. Ai fini della presente legge, sono società sportive a partecipazione popolare le società sportive nelle quali, in ragione della forma organizzativa prescelta, ogni socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia l’entità o il valore della quota ovvero il numero delle azioni possedute, e la maggioranza delle azioni è detenuta da soci in possesso di una sola azione.
  2. Le società sportive professionistiche sono considerate società sportive a partecipazione popolare qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) l’ente di partecipazione popolare sportiva di cui all’articolo 3 detenga nella società sportiva professionistica la maggioranza delle azioni o quote; b) lo statuto della società sportiva professionistica garantisca la presenza di almeno un rappresentante dell’ente di partecipazione popolare sportiva all’interno del consiglio di amministrazione della società.
  3. Resta ferma per le società sportive professionistiche la possibilità di emettere le azioni di cui all’articolo 2351, terzo e quarto comma, del codice civile. In tali casi, le società sono considerate società sportive a partecipazione popolare a condizione che la maggioranza dei voti continui a spettare agli enti di partecipazione popolare sportiva.

 

Art. 3.

(Enti di partecipazione popolare sportiva)

  1. Sono enti di partecipazione popolare sportiva i soggetti, costituiti nella forma giuridica di società cooperativa, di associazione ovvero di altro ente, che siano adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva e nel cui statuto sia stabilito che a ciascun socio, associato o partecipante spetta un solo voto, qualunque sia il valore o l’entità della quota o della partecipazione detenuta.
  2. Gli enti di partecipazione popolare sportiva sono dotati di una struttura organizzativa interna avente caratteri di inclusione, di partecipazione, di democrazia e di trasparenza. Si applicano comunque le disposizioni dell’articolo 23 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
  3. Ai fini del comma 1, si considera adeguatamente rappresentativo dei sostenitori della società sportiva l’ente i cui soci, associati o partecipanti siano in numero pari o superiore al 10 per cento della media, rilevata negli ultimi dieci anni, degli spettatori paganti a ciascuna gara, competizione o manifestazione sportiva rientrante nei campionati nazionali cui la società sportiva di riferimento ha partecipato, ivi compresi gli intestatari di tessere di abbonamento.
  4. Agli enti di partecipazione popolare sportiva che possiedono i requisiti previsti dal presente articolo si applicano le agevolazioni, anche fiscali, previste in favore degli enti del Terzo settore.

 

Art. 4.

(Modifica all’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché agevolazioni fiscali e contributive per promuovere l’azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche e dilettantistiche)

1.Dopo il comma 1-quater dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserito il seguente:

«1-quinquies. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 30 per cento dell’ammontare complessivo della spesa sostenuta dal contribuente, purché residente nel territorio dello Stato, per la sottoscrizione di quote o azioni di società sportive professionistiche o dilettantistiche ad azionariato diffuso, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. L’importo massimo detraibile ai sensi del presente comma non può eccedere, in ciascun periodo di imposta, l’importo di 50.000 euro. La cessione, anche parziale, dell’investimento prima che sia decorso un periodo di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, aumentato degli interessi legali».

  1. Alle società sportive professionistiche o dilettantistiche, aventi sede legale in Italia, che deliberino un aumento di capitale destinato a realizzare i requisiti per la qualificazione come società ad azionariato diffuso, è concesso un credito d’imposta in misura pari al 20 per cento del capitale integralmente sottoscritto dalle persone fisiche che siano sostenitori sportivi beneficiari della detrazione prevista dal comma 1-quinquies dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo. La percentuale di cui al periodo precedente è aumentata al 30 per cento qualora le persone fisiche che siano sostenitori sportivi beneficiari della predetta detrazione detengano una percentuale del capitale sociale della società sportiva professionistica o dilettantistica superiore alla metà del capitale ver- sato. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il direttore dell’Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei benefìci fiscali previsti dal comma 1-quinquies dell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
  2. L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
  3. Dopo la lettera e) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, recante disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, è aggiunta la seguente:

«e-bis) sostegno alle società sportive a partecipazione popolare».

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo apporta al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 17 settembre 2020, gli adeguamenti necessari per l’attuazione della lettera e-bis) del comma 1 dell’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, introdotta dal comma 4 del presente articolo.

 

Art.5.

(Delega al Governo per il riordino delle società sportive professionistiche)

1.Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti specifiche norme per rifondare il calcio italiano.

  1. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
  2. a) rilanciare i vivai e incoraggiare la formazione delle scuole-calcio e revisione delle linee guida e dei principi adottati nei settori giovanili fino ai sedici anni;
  3. b) introdurre nelle scuole l’obbligo dell’ora di Educazione Fisica al pomeriggio affiancando il docente con specialisti di ogni disciplina sportiva;
  4. c) limitare a massimo due mandati per ogni incarico federale e contestuale divieto di cumulo di incarichi;
  5. d) obbligo di trasparenza dei compensi percepiti da calciatori, dirigenti e procuratori, ridefinendo la disciplina sugli agenti e procuratori;
  6. e) riforma della Serie A, B e C e introduzione dei play off e dei play out;
  7. f) Next Gen obbligatoria per tutte le squadre partecipanti alla serie A e B;
  8. g) favorire investimenti pubblici e misure di attrazione di capitali privati per l’ammodernamento di strutture sportive obsolete, promuovendo ambientalmente sostenibili e rendendole fruibili 7 giorni su 7;
  9. h) introdurre regole più stringenti per le iscrizioni ai campionati, limitando l’indebitamento incontrollato;
  10. i) favorire la creazione di un Fondo federale, alimentato da quote annuali del Coni, delle società di calcio, da proventi derivanti da giochi sullo sport e da società che promuovono le scommesse sportive, destinato a specifici progetti sociali e sportivi anche attraverso il recupero di spazi di gioco e sportivi sostenibili e inclusivi che promuovano la formazione dei giovani;
  11. l) favorire lo sviluppo del settore calcistico femminile;
  12. m) facilitare l’acquisizione della cittadinanza italiana per gli atleti anche se i genitori sono entrambi stranieri.

3.I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro per lo sport e i giovani, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’economia e delle finanze.

4.Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione

 

Art. 6.

(Divieti, autorizzazioni e sanzioni)

  1. Ai fini della presente legge le società sportive, sotto qualsiasi forma costituite, non possono tesserare minori di anni sedici, se non munite di nulla osta rilasciato dall’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA), secondo quanto previsto dall’articolo 7.
  2. Il divieto di cui al comma 1 concerne anche il tesseramento di minori provenienti da altri Paesi e si applica altresì a qualsiasi associazione, ente o organismo sportivo che, per il perseguimento delle proprie finalità, tessera minori di anni sedici.
  3. Ai minori provenienti da Paesi extracomunitari si applicano le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 1999, n. 535.
  4. È fatto divieto ai soggetti che esercitano la professione di procuratore sportivo di assumere l’incarico per il tesseramento di minori di anni diciotto.

 

Art. 7.

(Obblighi)

  1. I soggetti tenuti all’osservanza delle disposizioni dell’articolo 6 sono obbligati a comunicare annualmente all’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA) dove hanno la propria sede i nominativi dei minori di anni sedici che essi intendono tesserare.
  2. L’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza (AGIA), ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, accertano che i minori di anni sedici risiedano insieme al proprio nucleo familiare o siano in situazioni del tutto equivalenti ed assolvano l’obbligo scolastico attraverso l’iscrizione e la frequenza ad un istituto riconosciuto e che i minori, a prescindere dalla residenza con il proprio nucleo familiare, siano stabilmente residenti in un comune della regione in cui svolgono l’attività sportiva, ovvero in un’altra regione, purchè in una provincia confinante con quella in cui svolgono l’attività sportiva.
  3. In mancanza di uno dei presupposti previsti dal comma 2, il comune non rilascia autorizzazione al tesseramento del minore.
  4. Chiunque contravviene a quanto previsto dal presente articolo è punito con la multa da 100 mila euro a 1 milione di euro. In ogni caso alla contravvenzione consegue la decadenza d’ufficio del tesseramento.

 

Art. 8.

(Disposizioni per l’utilizzo di impianti sportivi scolastici)

  1. Al fine di sostenere il diritto alla pratica sportiva attraverso l’utilizzo degli impianti sportivi scolastici, all’articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) al comma 4, le parole: «, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo quanto previsto dal comma 4-bis»;
  3. b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Con apposite convenzioni il comune, la città metropolitana o la provincia, sentite le istituzioni scolastiche interessate, mettono a disposizione delle società e delle associazioni sportive gli impianti sportivi scolastici e le relative attrezzature al di fuori dell’orario di svolgimento del servizio scolastico e delle attività extracurricolari previste dal piano triennale dell’offerta formativa nonché nel periodo che intercorre tra la fine e l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico. Sono posti a carico del concessionario gli obblighi di gestione, cura e pulizia delle attrezzature e degli impianti sportivi scolastici nonché gli adempimenti occorrenti per garantire la funzionalità degli stessi al termine di ogni utilizzo. Dall’attuazione delle convenzioni di cui al primo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  1. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
  2. a) all’articolo 5, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Le Associazioni e le Società Sportive senza fini di lucro possono presentare all’ente locale, sul cui territorio insiste l’impianto sportivo scolastico da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto per la rigenerazione, la riqualificazione o l’ammodernamento dell’impianto stesso. Se l’ente locale riconosce l’interesse pubblico del progetto, stipula una convenzione con l’associazione o la società sportiva per l’uso gratuito dell’impianto per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell’intervento. Dall’attuazione delle convenzioni di cui al secondo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

 

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